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LA SUPREMA CORTE DI CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CON SENTENZA (NUMERO REGISTRO GENERALE 26093/2021, NUMERO SEZIONALE 354/2022, NUMERO DI RACCOLTA GENERALE 25317/2022, IN DATA 24/08/2022) HA DELINEATO I SEGUENTI FONDAMENTALI PRINCIPI DI DIRITTO IN MATERIA DI CITTADINANZA:
(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l’art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell’art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell’art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

La Corte di Appello di Roma, sezione I Civile, con la sentenza n. 6640/2021, pubblicata in data 8/10/2021, si è pronunciata rigettando l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso un'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di due ricorrenti, discendenti da avi italiani emigrati in Brasile. La Corte Capitolina, sottolineando il principio in base al quale la perdita della cittadinanza deve essere ricondotta esclusivamente ad una espressa manifestazione di volontà del cittadino italiano, trattandosi di principi inerenti diritti fondamentali della persona, ha correttamente affermato che debba escludersi la possibilità di una perdita della cittadinanza per decreto generale del Paese "ospitante", come quello brasiliano del 1889.     

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. IV, Sent., 21-11-2019, n. 198/18 ha stabilito che l'articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all'azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, e che è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.

Di grande interesse la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 7822/2020, depositata in Cancelleria il 14 aprile 2020, che, in materia di ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario nel giudizio esecutivo, ha enunciato i seguenti principi di diritto.

Nel sistema del combinato disposto dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

  • a) Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
  • b) Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
  • In sintesi, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti la legittimità formale dell’atto esecutivo.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 10905/2020, depositata in data 31 marzo 2020, ha affrontato il tema di espressioni offensive pronunciate da una persona mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, ed alla presenza, altresì, di altre persone invitate nella chat vocale. La Suprema Corte ha chiarito che l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2015).

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