La Cassazione Cass. pen., Sez. V, sent. 15 gennaio 2026, n. 1749 ha stabilito in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare, che la “distrazione” penalmente rilevante non coincide con il mero dato formale dell’operazione (es. fatture, scritture contabili), ma richiede un depauperamento effettivo della massa attiva concretamente idoneo a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori: il reato è di pericolo concreto, da accertarsi valutando qualità, natura e contesto del distacco patrimoniale, anche attraverso “indici di fraudolenza”. Ne consegue che il giudice non può fondare l’affermazione di responsabilità sulla sola esistenza dell’atto, dovendo chiarire se l’operazione abbia prodotto una reale sottrazione di risorse (e non piuttosto, ad es., una mera irregolarità fiscale).
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Domenica, 12 Aprile 2026 08:15

