Domenica, 04 Febbraio 2024 09:19

La chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado

Secondo un consolidato orientamento nella giurisprudenza della Corte suprema, la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, coinvolgendo valutazioni sull’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, ed è insindacabile sia in appello che in sede di legittimità.

Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado disponga la chiamata in causa di un terzo, ritenendo che il processo si svolga anche nei suoi confronti, e quindi in assenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale, il relativo ordine determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, che non è rimuovibile per un diverso apprezzamento del giudice di impugnazione.
Le conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine del giudice comportano la cancellazione della causa dal ruolo e da tale momento decorre il termine annuale entro il quale la causa dev’essere riassunta con la chiamata in causa del terzo, pena l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c.
L’insindacabilità dell’ordine di chiamata in causa pronunciato dal giudice di primo grado, da parte del giudice di impugnazione, comporta che il giudice di appello non possa che contestare la dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado in seguito alla mancata ottemperanza dell’ordine di chiamata in causa, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine stabilito dall’art. 307 c.p.c.
Si tratta di un principio che la Corte ha ribadito con ordinanza n.19974 del 12/07/2023.