Le sezioni unite della cassazione risolvono il nodo della cosiddetta "grande naturalizzazione"

LA SUPREMA CORTE DI CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CON SENTENZA (NUMERO REGISTRO GENERALE 26093/2021, NUMERO SEZIONALE 354/2022, NUMERO DI RACCOLTA GENERALE 25317/2022, IN DATA 24/08/2022) HA DELINEATO I SEGUENTI FONDAMENTALI PRINCIPI DI DIRITTO IN MATERIA DI CITTADINANZA:
(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l’art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell’art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell’art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

Ordinanza Cittadinanza

Il Tribunale di Roma accoglie, in data 11 luglio 2022, il ricorso presentato per conto dei nostri clienti, riconoscendo la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Peraltro, il Giudice nell’ordinanza pubblicata fornisce un’accurata disamina della materia e dei temi di grande attualità.

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Ordinanza Cittadinanza

Il Tribunale di Roma conferma il proprio ormai consolidato orientamento, riconoscendo la sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti in caso di lunghi tempi di attesa per vedere riconosciuto il proprio diritto in via consolare. Altra pronuncia favorevole ai nostri assistiti.

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Ordinanza Cittadinanza

Ennesima pronuncia favorevole di riconoscimento della cittadinanza italiana, ottenuta da clienti del nostro studio. Peraltro, nell’occasione, il Tribunale di Roma, confermando un proprio orientamento ormai consolidatosi, afferma nuovamente il principio per cui, anche in vigenza del Codice Civile del 1865, l’attribuzione della cittadinanza straniera iure loci non comportava la perdita della cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis.

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Ordinanza Cittadinanza

Il Tribunale di Roma con recente ordinanza di accoglimento totale ottenuta dal nostro studio ha ribadito il principio per cui il diritto alla cittadinanza italiana, quale diritto personale e assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria e esplicita.

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Ordinanza Cittadinanza

Il Tribunale di Roma, in un ennesimo giudizio che ha visto il nostro studio ottenere un positivo risultato per i propri assistiti, conferma la sussistenza dell’interesse ad agire in capo ai richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, nel caso in cui sussista l’incertezza in ordine alla definizione della richiesta in via amministrativa.

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