La Cassazione interviene sul concordato minore e mette al centro un punto essenziale: la procedura richiede una rappresentazione completa, chiara e attendibile della situazione economica del debitore. La “meritevolezza” non è più, di per sé, un requisito autonomo di accesso, ma ciò non significa che il debitore possa fornire informazioni opache o incomplete. L’assistenza dell’OCC non è un salvacondotto: se le informazioni alla base della relazione sono scorrette o fuorvianti, l’omologazione può cadere. Nel caso concreto, il ricorso è stato rigettato, confermando la revoca dell’omologazione.
Fonte: Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800.
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Monday, 13 July 2026 14:52

