Lunedì, 07 Novembre 2022 08:10

Termine di riassunzione per morte o perdita della capacità della parte costituita

La Suprema Corte di Cassazione precisa il momento in cui inizia a decorrere il termine per la prosecuzione o riassunzione de processo a seguito della morte o della perdita di capacità della parte costituita. Con ordinanza del 24/05/2022, n. 16797, infatti, precisa che la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.
Quindi a rilevare per la decorrenza del termine è la conoscenza legale dell’evento.