Lunedì, 21 Novembre 2022 20:11

Licenziamento disciplinare

La Cassazione, Sez. lavoro, con Ordinanza del 09/05/2022, n. 14667 si è pronunciata in materia di licenziamento disciplinare in ipotesi di una una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti.
Infatti secondo la Cassazione se solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la insussistenza del fatto imputato al lavoratore si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizza l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati. Ne consegue che, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le altre ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, della L. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. forte.