Martedì, 17 Gennaio 2023 12:43

C.D. Mobilità volontaria: la Cassazione stabilisce che il dipendente mantiene i diritti maturati prima del trasferimento presso ente pubblico economico

La Cass. civ., Sez. lavoro, con sentenza n. 23884 del 01/08/2022 ha dichiarato che qualora un pubblico dipendente benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 e si trasferisca presso un ente pubblico economico, egli manterrà i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad esempio, qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità), ma, una volta divenuto dipendente del detto ente pubblico economico, gli si applicheranno, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa pertinente contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale; per l’effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità.