Martedì, 28 Marzo 2023 11:32

In materia di indennità di licenziamento delle imprese di piccole dimensioni, la Corte Costituzionale chiarisce trattarsi di una quantificazione che spetta al legislatore.

Con la sentenza 22 luglio 2022, n. 183 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4, 35, comma 1, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui, per i datori di lavoro di più piccole dimensioni, stabilisce che l’ammontare delle indennità di licenziamento è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità, poiché spetta alla discrezionalità del legislatore individuare nuovi criteri di quantificazione in un sistema imperniato sulla portata tendenzialmente generale della tutela monetaria, fermo restando che la specificità delle piccole realtà organizzative, che pure permane nell’attuale sistema economico, non può giustificare un sacrificio sproporzionato del diritto del lavoratore di conseguire un congruo – nel senso di effettivo e adeguato – ristoro del pregiudizio sofferto.