Giovedì, 25 Maggio 2023 09:48

Richiesta risarcimento danni amministratori societa’

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 11041 del 27/4/2023 ha fatto il punto in tema di onere della prova per responsabilità degli amministratori di una società di capitali. Colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. In particolare, l'omissione rilevante ai fini della responsabilità non può essere individuata nella semplice omessa segnalazione della necessità di effettuare gli incombenti di cui agli artt. 2484, comma 3, e 2485 c.c., di per sé neutri sul piano del danno sociale, ma deve concretarsi in una omissione produttiva di un pregiudizio al patrimonio sociale, ex art. 2486, commi 1 e 2, c.c.