L’ordinanza della Cassazione del 23 maggio 2022, n. 16622 stabiliva che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso.
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Mercoledì, 12 Luglio 2023 14:05