Domenica, 15 Ottobre 2023 10:20

L’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna

La Cassazione Civile, con ordinanza 22/09/2023, n.27076 si è espressa in materia di vizi della cosa e risarcimento dei danni.
La Corte ha richiamato l’art. 1945, in quanto i termini di decadenza e di prescrizione in esso contenuti riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di riconoscimento dei relativi danni.
In particolare, la norma dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna e questo termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o se per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza.
In questo secondo caso, tuttavia, la prescrizione annuale deve ritenersi, senza dubbio con riferimento all’azione risarcitoria, interrotta a norma dell’art. 2944 c.c. per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.