Lunedì, 16 Ottobre 2023 10:29

Tutela della privacy: soggetto tenuto al rispetto della normativa - definizione

La Cassazione penale, con sentenza n. 13102 del 14/03/2023 si è pronunciata nel senso che ricollegando l'art. 167 all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è evidente che, laddove si parla di persona fisica, si faccia riferimento al soggetto privato in sè considerato, e non solo a quello che svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all'esterno: una interpretazione siffatta finirebbe con l'esonerare in modo irragionevole dall'area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione di dati personali che il legislatore, invece, tende ad evitare. L'assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni. Né la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.