Lunedì, 30 Ottobre 2023 10:29

Illegittimità del recesso ante tempus dal contratto individuale

Il tribunale di Napoli, Sez. lavoro, con ordinanza del 12/09/2023 n. 19882 si è pronunciato riguardo all’applicazione dell’articolo 2 del D.L. n. 51/2023, che ha previsto la cessazione anticipata dalla carica per i sovraintendenti delle fondazioni lirico sinfoniche al compimento del settantesimo anno di età.
Il Tribunale ha riconosciuto che la ratio della citata disciplina risiede inequivocabilmente nella necessità di contenere i costi della finanza pubblica statale e di scongiurare l’elusione delle norme in materia di quiescenza.
Tuttavia, secondo il giudice del lavoro, la disposizione in esame, e dunque il limite ordinamentale di età (in forza della suddetta norma esteso a settant’anni) risulta applicabile soltanto a coloro che, al raggiungimento del medesimo, abbiano già maturato il diritto a un trattamento pensionistico in Italia, in quanto collocati in quiescenza e, conseguentemente, già gravino a tale titolo sul bilancio statale.
Pertanto, alla luce di un’interpretazione orientata della normativa vigente, la cessazione anticipata del contratto individuale, in assenza dei suddetti presupposti, deve ritenersi illegittima, non potendo rientrare nello spettro di applicazione della norma.