Lunedì, 30 Ottobre 2023 11:02

Il sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto

La Cassazione civile, con ordinanza n. 26986 del 21 settembre 2023 ha chiarito che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità può riguardare soltanto il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione, non potendo invece spingersi a considerare il risultato interpretativo in sé, poiché quest’ultimo appartiene all’ambito dei giudizi che sono riservati al giudice di merito. E’ pertanto inammissibile ogni critica sulla ricostruzione della volontà negoziale del giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli elementi di fatto da questi esaminati.
In particolare, la parte che, attraverso il ricorso in Cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 ss. c.c., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto ritiene violati ed il modo in cui il giudice di merito si sia discostato da essi.
D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. Di conseguenza, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, contestare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra.