Lunedì, 08 Gennaio 2024 09:31

Risarcibilità del danno morale in caso di infarto correlato al lavoro

Con ordinanza n. 25191 del 24/08/2023 la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, si è espressa sulla valutazione del danno morale ai fini risarcitori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quale quello alla salute, il giudice di merito, dopo aver individuato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana del soggetto (c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione).
In particolare, secondo la Corte, il danno morale, attribuisce rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità e al dolore soggettivo, ovvero ai quei pregiudizi interiori rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell’illecito incidenti sul piano dinamico – relazionale.
Pertanto, sul giudice di merito incombe l’obbligo di considerare, ai fini risarcitori, tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento danno, con il limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
A tale conclusione si giunge considerando che, oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale e di un recente intervento legislativo, è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto che, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi questi aspetti, che costituiscono danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.