Domenica, 04 Febbraio 2024 09:09

Danno cagionato dalle cose in custodia

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 26013 del settembre di quest’anno, si è pronunciata in materia di danni cagionati da cose in custodia.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della stessa Corte, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Al custode, invece, spetta l’onere della prova liberatoria dal caso fortuito, inteso come fattore che, in base a fattori della regolarità e adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può essere anche esclusiva.
In particolare, nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c. tutto si gioca su un accertamento causale della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, nel senso che nel caso di una res priva del suo intrinseco dinamismo assume rilevanza anche l’agire umano, nella specie quello del danneggiato, che può arrivare ad escludere completamente il risarcimento del danno.