Martedì, 02 Aprile 2024 10:23

Negazione della cittadinanza italiana in caso di decesso del coniuge

La Corte Costituzionale ha chiarito che è illegittimo negare la cittadinanza italiana per sopravvenuto decesso del coniuge.
Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 legge 91/1992, che disciplina uno dei modi di acquisto di diritto della cittadinanza italiana, attraverso il matrimonio, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della norma. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata.
La norma viene dichiarata incostituzionale nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto alla cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. In altri termini, la norma è illegittima in quanto riferisce al momento dell’adozione del decreto, di cui all’art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell’istanza, l’accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.
In particolare, la ratio della disciplina di cui all’art.5 della legge 91/1992, e delle norme ad esso collegate, è quella di offrire allo straniero o all’apolide un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano.
Pertanto, secondo la Corte, è irragionevole negare all’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza e ha maturato i relativi presupposti, il riconoscimento della stessa, in ragione di un evento, quale la morte del coniuge, del tutto indipendente dalla sfera di controllo dello stesso istante, sia dalla ratio dell’attribuzione della cittadinanza. E questo è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati adottati dai coniugi.